Tutte le novità sullo sconto in fattura per i bonus edilizi
L’inizio del nuovo anno, tra incertezze e indiscrezioni, ha rappresentato il terreno fertile per numerose imprecisioni intorno allo sconto in fattura, il famoso strumento per monetizzare l’agevolazione fiscale degli Ecobonus. La buona notizia è che è stato confermato per tutto il 2022 (e non solo), ma sono diverse le novità su cui è doveroso fare chiarezza.
Le novità dello sconto in fattura
Cos’è lo sconto in fattura e quando scade
Dall’inizio del 2020 il settore degli Ecobonus è stato stravolto dall’introduzione della formula della cessione del credito e dello sconto in fattura. Si tratta, molto sinteticamente, della possibilità che ogni contribuente ha, a fronte dell’esecuzione dei lavori oggetto dei vari Ecobonus, di monetizzare immediatamente l’importo che altrimenti avrebbero portato in detrazione IRPEF (o IRES). In questo modo si può pagare meno (anche la metà o solo un terzo) lavori che altrimenti sarebbero stati pagati per intero.
Con l’ultima legge di bilancio l’opzione dello sconto in fattura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 per tutti gli ecobonus ordinari e per il bonus ristrutturazione del 50%, mentre la data ultima è il 31 dicembre 2025 per il cosiddetto Superbonus.
La fine dei lavori
A proposito di date è fondamentale, per quel che riguarda il Superbonus del 110%, ricordare come l’aliquota tende a scendere più passa il tempo. Essa rimane del 110% fino al 31 dicembre 2023, per poi passare al 70% per tutto il 2024 e arrivare al 65% nel 2025.
Edilizia libera, asseverazione e visto di conformità
L’altra grande novità (e confusione) è quella relativa all’obbligo di produrre l’asseverazione di congruità delle spese e del visto di conformità. Si tratta di due documenti che chi richiede gli Ecobonus deve richiedere, ottenere e conservare tra quelli obbligatori. Ma solo in alcuni casi. Salvo che per il Bonus Facciata, per il quale questi documenti sono sempre obbligatori, per tutti gli altri vanno richiesti solo e soltanto laddove l’importo dei lavori superi i 10000€. I lavori sotto questa cifra, infatti, rientrano nella cosiddetta edilizia libera e pertanto non necessitano di ulteriori documenti. Il costo per l’ottenimento del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese può essere inserito nel totale su cui applicare lo sconto in fattura.
Le scadenze per le comunicazioni
Discorso a parte, invece, per quel che riguarda la trasmissione della documentazione relativa agli interventi già eseguiti e scontati o che verranno completati entro il 2022. Secondo quanto riferito dall’Agenzia delle entrate con il Provvedimento 37381, infatti, dopo una fase di stallo dovuta alla sistemazione della piattaforma nella quale gli imprenditori devono inserire i dati di quanto anticipato con lo sconto in fattura, sono stato definite le nuove scadenze per le relative comunicazioni.
Entro il 17 febbraio 2022 vanno inviate le comunicazioni, secondo quanto stabilito dalla disciplina transitoria emessa per adeguare i sistemi dell’Agenzia delle Entrate, per i crediti maturati entro quella data e che “possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione”. Dal 7 marzo 2022, invece, potranno essere inviate le comunicazioni relative alle nuove agevolazioni relative agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
A partire da queste date, quindi, sarà possibile inviare la pratica per un’ulteriore (e unica) cessione del credito ad altri soggetti, istituti di credito o intermediari finanziari.
Dallo scorso 4 febbraio, invece, i contribuenti potranno utilizzare il nuovo modello da comilare e trasmettere per via telematica per comunicare l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura relativa al bonus edilizi.
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