Tassazione sportivi professionisti: tutto quello che c’è da sapere
Come funziona la tassazione degli sportivi professionisti? A quali regole fiscali deve sottostare? Questo è sicuramente uno dei punti cruciali da affrontare per la gestione fiscale di una collaborazione. È quindi doveroso definire cosa si intende per sportivo professionista e qual è la tassazione da applicare in base al tipo di rapporto di collaborazione: dipendente o autonomo.
La definizione di sportivo professionista
Andiamo con ordine e partiamo dalla definizione di sportivo professionista. Secondo la Legge 91/1981, che è la norma che regolamenta le Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, perché il lavoro svolto da uno sportivo possa essere definito di tipo professionistico, deve essere continuativo, retribuito e rispondere a specifici modelli formali stabiliti dal CONI e dalla Federazione sportiva nazionale di riferimento. Va anche detto come il lavoro degli sportivi professionisti, siano essi atleti o allenatori, deve essere formalizzato per iscritto e deve avvenire rigorosamente con una società sportiva che abbia una forma giuridica di SpA o Srl.
Tassazione sportivi professionisti: lavoro dipendente o lavoro autonomo
L’altra grande questione è quella relativa al rapporto di lavoro che c’è tra lo sportivo professionista e la società con la quale ha siglato un accordo contrattuale. Sempre la Legge 91/1981 prevede che questo tipo di lavoro possa essere di tipo subordinato (articolo 3) o autonomo (articolo 3 comma 2). Di base il lavoro degli sportivi professionisti è di tipo dipendente (subordinato), ma qualora non vi fosse l’obbligo di frequenza per partecipare alle sedute di allenamento o alla partecipazione alle manifestazioni sportive e nel caso in cui la prestazione oggetto del contratto fosse inferiore ai cinque giorni al mese (trenta all’anno o otto ore settimanali) si può parlare di lavoro autonomo.
La tassazione degli sportivi professionisti
A questo punto, poste le dovute premesse, possiamo comprendere qual è il tipo di tassazione degli sportivi professionisti, potendo definire il loro regime fiscale. Nel caso di lavoro autonomo l’imposta dei redditi viene applicata tramite ritenuta alla fonte esercitata dalla società sportiva che svolge il ruolo di sostituto d’imposta. Tale tassazione vale anche per gli sportivi che non hanno la residenza in Italia. L’imponibile Irpef si calcola sull’ammontare delle retribuzioni in denaro dirette e da quelle legate al raggiungimento di determinati obiettivi (fringe benefit).
Per quel che concerne la tassazione Irap, invece, i compensi degli sportivi professionisti non sono imponibili a questi fini, nonostante siano riconducibili ai rapporti di lavoro autonomo.
Una particolare questione per quel che riguarda la tassazione degli sportivi professionisti è quella relativa ai benefit percepiti per lo sfruttamento dell’immagine degli sportivi. Rientrano in questo campo tutti quegli accessori e strumenti (automobili, capi d’abbigliamento, eccetera) che l’atleta o l’allenatore indossano prima e dopo lo svolgimento delle proprie prestazioni professionali. Il valore di questo tipo di beni rientra, secondo quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 37/E/2013, nei redditi derivati da lavoro dipendente. Questo in linea generale, fatto salvo altre clausole presenti nel contratto o l’obbligo da parte dello sportivo professionista di utilizzare tali beni (specialmente quelli inerenti alle divise della società sportiva) per l’esclusivo utilizzo e la loro riconsegna al termine del contratto di lavoro.
Infine è importante ricordare quanto è previsto per la tassazione degli sportivi professionisti che percepiscono un reddito anche all’estero. La normativa vigente (Modello OCSE) non prevede un’esclusività sulle imposte del Paese dove lo sportivo professionista ha la residenza fiscale e quello dal quale gli viene erogato il premio. In questi casi, proprio per evitare le criticità relative alla doppia imposizione, si può applicare il cosiddetto credito per le imposte pagate all’estero, calcolato proprio sulla base dei premi ricevuti per i redditi percepiti da Paesi diversi rispetto a quello dove lo sportivo professionista ha la residenza fiscale.
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