Riforma dello Sport: le novità per ASD e SSD
Se ne è parlato (e discusso) a lungo e alla fine la prima bozza (perché di questo al momento si tratta) della riforma dello sport è stata presentata al competente ministero. Molte le novità che riguarderanno, anche se come detto bisognerà attendere l’approvazione e l’emanazione dei decreti definitivi, le associazioni e le società sportive, così come gli istruttori del settore dello sport. Facciamo il punto della situazione individuando i principali elementi dell’attesa riforma dello sport.
I 5 decreti legislativi di Riforma dello Sport
Sono cinque i decreti legislativi che lo scorso 21 novembre il Consiglio dei Ministri ha preso in esame e approvato. La linea generale è quella di semplificare la disciplina sportiva e riformare l’ordinamento sportivo. I punti cardine di questi decreti legislativi sono:
- Riforma delle disposizioni per quel che riguarda ASD, SSD e lavoratori sportivi;
- Disciplina per l’esercizio della professione di agente sportivo e di regolamentazione dei rapporti di rappresentanza tra gli enti sportivi e gli atleti;
- Riforma delle normative di sicurezza, per la costruzione di impianti sportivi e il riammodernamento di quelli esistenti;
- Semplificazione degli adempimenti per gli enti sportivi;
- Disciplina per la sicurezza delle attività sportive invernali.
Queste disposizioni, salvo ove esplicitamente indicato, entreranno in vigore verso la fine di febbraio 2021, salvo ulteriori modifiche che potrebbero essere apportate.
Le novità per ASD e SSD
Vediamo più nel dettaglio come il primo dei cinque decreti legislativi di riforma dello sport cambierà l’attività di ASD e SSD. La disciplina di base rimane l’articolo 90 della Legge 289/2002 alla quale vengono poste alcune importanti modifiche. La prima è la possibilità per tutti gli enti sportivi di assumere qualsiasi forma societaria, tra quelle previste nel Libro V del Codice Civile. Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, quindi, possono, rispettando i requisiti e le normative vigenti, ottenere la qualifica di Enti del Terzo Settore. Viene quindi ridefinito il concetto di “assenza di scopo di lucro” con la possibilità di distribuzione degli utili e il rimborso della quota di capitale versata. La distribuzione degli utili dalle attività commerciali è parziale ed è possibile solamente se tali proventi sono secondari “rispetto all’attività sportiva e strumenti all’autofinanziamento”. Infine viene ampliata la normativa che definisce l’incompatibilità per gli amministratori di ricoprire delle cariche all’interno della stessa federazione sportiva.
Viene inoltre abolito il Modello EAS e le ASD e le SSD che hanno aderito al regime 398/91 e che hanno incassi non superiori ai 65000€ sono esentate dall’obbligo di fattura elettronica. Così come non sono tenute alla trasmissione telematica dei corrispettivi le ASD e le SSD che hanno corrispettivi inferiori ai 30000€ e una quota di proventi commerciali inferiore ai 65000€. Tali esenzioni sono possibili esclusivamente per le ASD e le SSD che sono regolarmente iscritte al Registro del CONI. Registro CONI che potrebbe anch’esso subire delle modifiche e trasformarsi in un Registro delle attività sportive dilettantistiche.
I lavoratori dello sport
Una menzione particolare riguarda anche l’annosa questione dei rapporti di lavoro dei collaboratori sportivi. Diventa centrale il lavoro stesso degli operatori dello sport (siano essi allenatori atleti, direttori, preparatori, eccetera) a prescindere se svolgono questa mansione a livello dilettantistico o professionistico. La differenza la fa il pagamento per la prestazione eseguita, sancendo quindi un confine netto tra chi lo fa in maniera amatoriale e chi, quindi, ha un contratto di lavoro vero e proprio. Questo, in base alle diverse situazioni, potrebbe essere configurato o come prestazione occasionale o come rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
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