Quale forma giuridica per una realtà sportiva dal 2022?
Torniamo a parlare di Riforma dello Sport, il complesso insieme di novità che modificherà profondamente l’impianto normativo di riferimento delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche. Una delle novità più interessanti su cui riflettere anche in vista delle nuove costituzioni è quella relativa alla forma giuridica da scegliere. Se fino a tutto il 2021 gli enti sportivi potevano essere dotati di personalità giuridica (di diritto privato), essere privi di personalità giuridica o essere costituite come cooperative e società di capitali, dal 1 gennaio 2022 sono divenute operative diverse novità. Scopriamo quali.
Le forme giuridiche per lo sport
Dal 1 gennaio 2022, infatti, gli enti sportivi dilettantistici potranno costituirsi senza personalità giuridica, con personalità giuridica di diritto privato o come società così come previsto dal Titolo V del libro V del Codice Civile. La novità più rilevante, quindi, riguarda l’assenza, salvo successivi provvedimenti di rettifica del testo, delle cooperative come forma giuridica per gli enti sportivi.
Rimane l’obbligo, qualunque sia la forma giuridica, di affiliazione annuale a una federazione sportiva nazionale, una disciplina sportiva associate o agli anti di promozione sportiva, con la possibilità di affiliarsi simultaneamente anche a più di un organo.
ETS o imprese sociali
L’altra novità legata a questa materia è quella che prevede che, in presenza dei requisiti necessari, gli enti sportivi dilettantistici potranno assumere la qualifica di enti del terzo settore o di impresa sociale.
La scelta della forma giuridica
A fronte di quanto esposto è utile comprendere l’importanza della forma giuridica in relazione al principio della personalità giuridica. Innanzitutto è utile precisare che la forma giuridica è la tipologia giuridica cui aderirà il soggetto cui fa capo l’attività, determinando il tipo di norme che la regolamenteranno. La personalità giuridica, invece, riguarda l’attitudine di quell’ente di essere titolare di rapporti giuridici, sia attivi che passivi, e di godere quindi di una perfetta autonomia patrimoniale per le eventuali obbligazioni previste.
Come abbiamo accennato ogni ente sportivo può avere o non avere il riconoscimento della personalità giuridica. Qual è la differenza? Ovviamente questo riconoscimento non incide sulla liceità ed efficacia dei rapporti associativi sottoscritti, ma riguarda il conferimento della personalità giuridica. Un ente sportivo riconosciuto, quindi, con una personalità giuridica, prevede una separazione netta e inequivocabile tra l’ente stesso e i soci. Questo significa, tra le altre cose, che in caso di debiti o criticità economiche il patrimonio coinvolto è solo e soltanto quello dell’ente e non quello dei soci.
Parallelamente va considerato come l’ottenimento della personalità giuridica richiede diversi requisiti e un iter burocratico più complesso e articolato. Per ottenerla bisogna prevede un atto costitutivo di natura pubblica con la registrazione dello Statuto e il conferimento di un patrimonio che rimarrà vincolato all’ente per tutta la sua esistenza.
Viceversa l’assenza della personalità giuridica assicura un processo di costituzione molto più semplice, l’assenza del vincolo del patrimonio, ma allo stesso tempo impone la responsabilità dei soci e dei soggetti che agiscono in nome dell’ente nei confronti di eventuali creditori.
La presenza della personalità giuridica non costituisce un requisito obbligatorio per l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) in quanto gli enti che vorranno iscriversi per beneficiare delle agevolazioni previste per gli enti del terzo settore potranno farlo anche senza acquisire la personalità giuridica, così come la personalità giuridica si potrà acquisire senza diventare ente del terzo settore, non iscriversi al RUNTS, e continuare ad operare come realtà normata dal codice civile ordinario (o altra legge speciale).
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