L’obbligo di fattura elettronica per ASD e SSD
Era l’ormai lontano 1 gennaio 2019 quando in Italia venne introdotto l’obbligo di fattura elettronica. Nel frattempo oltre ad aver familiarizzato con questo meccanismo (tanto da essere divenuto oggi la normalità) sono sopraggiunte anno dopo anno diverse novità. L’ultima in ordine cronologico è l’estensione dell’obbligo anche per le realtà che adottano il regime fiscale agevolato (legge 398/1991), tra cui molte Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
La novità è stata introdotta dal Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022 che modifica l’articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 12/2015 aggiornando la soglia sopra la quale scatta l’obbligo di fatturazione elettronica attiva e passiva. La soglia passa quindi da 65000€ a 25000€, mentre dal 1 gennaio 2024 non ci sarà più alcun tipo di esenzione e tutte le realtà fiscali avranno l’obbligo di emettere e ricevere le fattura elettroniche.
Cosa cambia per ASD e SSD
Dal 1 luglio 2022 tutte le realtà, comprese quindi ASD e SSD, che aderiscono al regime fiscale previsto dalla Legge 398/91 dovranno passare al sistema della fattura elettronica, sia per quelle in uscita (emesse) che per quelle in entrata (ricevute). L’obbligo, però, si attua come detto solamente nei confronti delle realtà che nel corso del 2021 hanno avuto proventi derivanti da attività commerciali superiori a 25000€.
Dal 1 luglio, quindi, ASD e SSD potranno scegliere se emettere autonomamente le fatture elettronica (esponendo l’IVA nel documento e non in reverse charge) o affidarsi a un cessionario o committente soggetto passivo d’imposta che le emetterà per conto loro.
Nonostante l’obbligo sia già attivo le sanzioni previste (articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo 471/1997) non saranno subito operative, ma si applicheranno solamente nel caso in cui la fattura elettronica non fosse emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La sanzione amministrativa è compresa tra il 5% e il 10% (ma con un minimo di 500€) di quanto non documentato con la relativa fattura elettronica. Inoltre nel caso in cui la violazione non fosse legata ai fini della determinazione del reddito la sanzione amministrativa applicata sarà da un minimo di 250€ a un massimo di 2000€.
Resta poco chiaro, in attesa di un pronunciamento risolutivo dell’Agenzia delle Entrate, come sia da considerare l’obbligo in riferimento all’anno precedente per quelle realtà, come le ASD e le SSD, che hanno un esercizio a cavallo di due anni solari.
Le altre novità in materia di fattura elettronica
Sempre dal 1 luglio 2022 è inoltre stato abolito il cosiddetto Esterometro, ovvero la comunicazione telematica dei dati relativi alla cessione di beni e prestazioni di servizi trasfrontaliere. Queste operazioni, quindi, utilizzeranno il Sistema Di Interscambio (SDI) al pari delle altre fatture elettroniche valorizzando il campo “Codice Destinatario” con il valore “XXXXXXX”.
Le fatture attive nei confronti di soggetti esteri dovranno essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o in alternativa entro il 15 del mese successivo (per la fattura differita). In caso di mancato o ritardato invio le sanzioni previste sono di 2€ a fattura o 1€ nel caso in cui la regolarizzazione avvenisse entro 15 giorni dal termine per una sanzione complessiva non superiore ai 400€ al mese.
Questo articolo ha 0 commenti