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Aggiornamento Linee Guida 5x1000

L’aggiornamento delle linee guida per il 5×1000

A dicembre 2021 abbiamo dato notizia della pubblicazione delle Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del Terzo settore. Con il Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 396/2022 quelle linee guida sono state aggiornate.

Cosa cambia per gli Enti del Terzo Settore

Per entrare nel dettaglio delle modifiche alle linee guida per la rendicontazione del contributo del 5×1000 è necessario partire dall’obbligo che, tutti coloro che percepiscono il contributo del cinque per mille, hanno di redazione del rendiconto e della relativa relazione illustrativa.

Tale obbligo, che si concretizza sempre a prescindere dalla somma percepita, va espletato entro 12 mesi dalla data in cui si è percepito il contributo, conservando tale rendiconto, la relazione illustrativa e i relativi giustificativi di spesa presso la sede dell’ente per un periodo di 10 anni (a decorrere dalla data di redazione del rendiconto).

Trasmissione telematica del rendiconto e pubblicazione sul proprio sito web

Il principale cambiamento apportato dall’aggiornamento delle Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del Terzo settore riguarda l’obbligo di trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa, entro 30 giorni dall’ultima data prevista per la redazione, per tutti gli enti che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 20000€.

In questi casi l’invio del rendiconto e della redazione va effettuato per via telematica utilizzando l’apposito portale del Ministero del Lavoro. La trasmissione telematica riguarda esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, mentre per quel che riguarda i giustificativi di spesa questi devono essere conservati presso la sede dell’ETS ed esibiti solamente nel caso in cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ne facesse richiesta.

Inoltre, così come stabilito dal DPCM del 23 luglio 2020 (articolo 16 comma 5), i percettori di contributi provenienti dal 5×1000 pari o superiori a 20000€, hanno l’obbligo di pubblicare il rendiconto sul proprio sito web. Questo corrisponde all’obbligo di rendicontazione e trasparenza cui, seppur non come obbligo ma come facoltà, possono adeguarsi anche gli enti che hanno ricevuto un contributo inferiore a 20000€ in quanto, come indicato nelle Linee guida, tale scelta “contribuisce ad accrescere il livelli di trasparenza e accountability del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati”.

Controlli e sanzioni

Aspetto cruciale su cui porre attenzione è quello relativo ai controlli e alle sanzioni sulla corretta rendicontazione dei contributi ricevuti dal 5×1000. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come amministrazione competente e in qualità di titolare dei controlli sul corretto impiego delle risorse erogate a titolo di 5×1000, ha la facoltà di richiedere agli enti il rendiconto, la relazione illustrativa o informazioni aggiuntive così come la possibilità di effettuare verifiche sia amministrative che contabili anche presso le sedi degli enti beneficiari.

Nel caso in cui emergessero delle incongruenze il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva di permettere all’ETS di integrare quanto richiesto documentando eventuali spese sostenute nel periodo di ammissibilità e adeguatamente giustificate. Laddove non si ottemperasse all’obbligo di pubblicazione il Ministero diffida il beneficiare che può inoltre essere soggetto al recupero delle somme indebitamente ricevute.

Questa eventualità si configura nel caso di somme assegnate sulla base di dichiarazioni mendaci o false, quando la somma è stata impiegata per finalità diverse da quelle consentite, sei contributi non sono stati rendicontati, in caso di mancato invio della rendicontazione e della relazione, per mancanza dei requisiti o nel caso in cui l’ETS abbia nel frattempo cessato di svolgere le proprie attività o quelle che danno diritto al beneficio.

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