La Riforma dello Sport è legge: ecco le ultime news
Dopo tanta attesa e numerosi rinvii – tanto che c’era il timore che molto potesse cambiare o non giungere mai a compimento – la Riforma dello Sport è finalmente compiuta. Lo scorso 28 settembre, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il testo del decreto correttivo del Decreto Legislativo 36/2021 sulle disposizioni integrative e correttive per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici. Salvo alcune proroghe, che in sede di Legge di Bilancio potranno essere previste, la Riforma è legge e come tale a essa bisognerà adeguarsi.
I cambiamenti introdotti dalla Riforma dello Sport
Sono diversi i punti che rivoluzionano profondamente la disciplina sportiva; le principali novità che interessano ASD e SSD riguardano:
- materia civilistica;
- lavoro sportivo:
- trattamento tributario e previdenziale.
Facciamo una panoramica generale su quello che è il nuovo quadro di riferimento della Riforma dello Sport.
I cambiamenti in materia civilistica
Una delle principali novità in materia di Riforma dello Sport è il rientro tra le forme giuridiche contemplate per i sodalizi sportivi dilettantistici è quello delle cooperative sportive, mentre è escluso che gli enti sportivi possano assumere quella di società di persone.
Per quel che riguarda le società sportive dilettantistiche di capitali sociali è stato precisato come la disciplina per i requisiti statutari è quella prevista dal codice civile, fatto salvo per quanto previsto dall’articolo 36 sulla distribuzione degli utili, del patrimonio residuo e de rimborso della quota sottoscritta.
È inoltre confermata ed estesa la possibilità di distribuire parzialmente gli utili in misura non superiore al 50% di quelli prodotti, entro il limite dell’interesse dei buoni postali fruttiferi incrementato di 2.5 punti. Per le SSD che gestiscono palestre, impianti sportivi e piscine la possibilità di distribuzione parziale degli utili è aumentata all’80%.
Un’altra novità importante riguarda gli ETS. Gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica devono obbligatoriamente essere iscritti sia al Registro Unico delle Attività Sportive Dilettantistiche (RUNTS) che al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD). Questo di fatto esclude la possibilità che possa esistere una forma di sport dilettantistico non riconosciuta dal Dipartimento dello Sport o dal CONI.
La Riforma dello Sport prevede anche l’obbligo che gli enti sportivi svolgano l’attività sportiva dilettantistica in forma esclusiva o principale e che le attività secondarie e strumentali possono essere svolte solamente se previste dallo statuto.
Il lavoro sportivo
Un elemento centrale del nuovo quadro normativo della Riforma dello Sport è sicuramente quello in materia di lavoro sportivo. I principali punti su cui si articola la nuova disciplina riguardano i compensi sportivi dilettantistici che vengono di fatto abrogati e per quel che riguarda i premi per i risultati raggiunti nelle competizioni sportive viene previsto un regime tributario con una tassazione a titolo di imposta del 20%. Le collaborazioni potranno essere di lavoro sportivo o di volontariato puro, eliminando quindi l’opzione dell’amatore.
La prestazione di lavoro nel settore dilettantistico la cui durata non supera le 18 ore (nel computo non rientra la partecipazione alle manifestazioni sportive) viene considerata come oggetto di un contratto di lavoro autonomo co.co.co e come tale regolamentato dalle relative Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS).
Tutte le collaborazioni e i rapporti di lavoro che non rientrano nelle mansioni sportive saranno disciplinate secondo le regole tradizionali del lavoro non sportivo.
Il trattamento tributario e previdenziale
I lavoratori sportivi saranno interessati alla normale tutela previdenziale sia in materia di malattia che di infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità e per la disoccupazione. Per quel che concerne il trattamento tributario sono previste tre fasce: inferiori a 5000€, tra 5000€ e 15000€ e oltre i 15000€. Sulla prima e sulla seconda fascia c’è un’esenzione delle imposte, mentre per i compensi superiori ai 15000€ vi sarà una tassazione ordinaria, come quella prevista dalle ordinarie aliquote fiscali, ma solo sulla parte dei compensi che eccedono la franchigia di 15000€. Il lavoratore sportivo dovrà autocertificare il compenso ricevuto.
Dal punto di vista previdenziale, invece, l’esenzione è limitata alla sola prima fascia. La gestione previdenziale sarà gestita dal Fondo Pensione Sportivi Professionisti per i lavoratori subordinati, mentre per gli autonomi e i co.co.co dalla Gestione Separata dell’INPS. Queste le aliquote contributive che vanno applicate in riferimento alla quota di compensi che supera i 5000€:
- Lavoro subordinato – 33%
- co.co – 25%;
- Lavoratori autonomi – 25%
- Laboratori iscritti ad altre forme obbligatorie – 24€
Le aliquote previdenziali che fanno riferimento alle posizioni diverse da quelle del lavoro subordinato sono ridotte fino al 31 dicembre 2027 al 50%.
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