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Regolamento Del Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche

Il nuovo Regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

È approvato e operativo il nuovo Regolamento “sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”. Istituito presso il Dipartimento per lo sport ha lo scopo, come definito dall’articolo 1, di permettere alle realtà sportive dilettantistiche di assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva e alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. Scopriamo quali sono le principali novità del Regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e chi sono i soggetti interessati alla sua entrata in vigore.

A chi è rivolto

In conformità con quanto previsto dalla Riforma dello Sport il nuovo Regolamento si rivolge non solamente alle ASD e alle SSD, ma a tutti quegli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche previste dal Decreto Legislativo 36/2021, compresi quelli iscritti al RUNTS che svolgono, in forma generale, la gestione e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche.

Così come precisato al punto 1 dell’articolo 4 del Regolamento “Devono essere iscritte nel Registro le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e, sussistendone i presupposti, gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, se riconosciute ai fini sportivi da una FSN, una DSA o un EPS e se affiliate a uno di questi Organismi. Le Associazioni e le Società sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”) sono iscritte in una sezione speciale”.

Le novità rispetto al precedente registro

Sono diverse le novità introdotte rispetto al testo precedente che è bene conoscere per adeguarvisi e comprendere le principali caratteristiche della nuova disciplina. Una delle prime e più sostanziose riguarda la modalità di iscrizione (da effettuare tramite l’apposita piattaforma web). Gli enti, infatti, non dovranno più indicare le attività svolte ma “almeno un’attività sportiva o didattica o formativa”. Tale indicazione deve essere comunicata entro 180 giorni dall’iscrizione e che per il mantenimento dell’iscrizione al Registro, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati i dati relativi all’attività sportiva (così come quella didattica e formativa) svolta dall’ente.

Un’altra delle novità del nuovo Regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche riguarda l’introduzione dell’istituto della delega per l’accesso e la comunicazione di alcuni specifici dati. Queste comunicazioni possono essere delegabili, fino a un massimo di tre, ai lavoratori per i cui adempimenti è possibile usufruire del Registro.

Il Regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche prevede anche l’obbligo di trasmettere, entro 90 giorni dalla loro conclusione, i dati relativi alle attività la cui partecipazione è stata gestita tramite l’Organismo sportivo affiliante.

Viene inoltre previsto, a differenza della precedente versione, l’obbligo di deposito dello statuto e dell’atto costitutivo sia in un’ottica di trasparenza sia per consentire al notaio di depositare l’atto e lo statuto di colui che, attraverso l’iscrizione al Registro, assume la personalità giuridica dell’ente sportivo.

Per creare un’utenza sulla piattaforma il Regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche precisa come il legale rappresentante debba compilare il relativo modulo contenente i suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale e residenza legale), il codice fiscale dell’ente sportivo, il documento d’identità, le informazioni di contatto e la dichiarazione sostitutiva.

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