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Contributo Energia ETS

Il contributo energia per gli enti del terzo settore

Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm dell’11 luglio 2023) è stato previsto, così come recita il titolo del decreto stesso, il Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore per il 2023. Un’importante opportunità per tutti quegli enti del terzo settore interessati che, come altre realtà, sono state pesantemente condizionate dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e termica che si è verificata negli ultimi mesi. Entriamo più nel dettaglio scoprendo le caratteristiche di questo contributo e la procedura per richiederlo.

Di cosa si tratta

Quanto previsto nel Dpcm dell’11 luglio scorso è la concretizzazione di quanto stabilito dalla Legge 197/2022 (la legge di bilancio), precisamente l’articolo 1 comma 366. Il Dpcm, quindi, esplicita quelle che sono le modalità per l’accesso al fondo straordinario di 5 milioni di euro previsto per offrire un sostegno e un contributo per l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

Il contributo è relativo alle fatture del quarto trimestre del 2022 in relazione al relativo periodo dell’anno precedente (2021). Questo contributo è cumulabile con altre agevolazioni fino a completare l’intero importo speso ma sempre nei limiti del cosiddetto regime de minimis (ovvero che la somma degli aiuti pubblici non deve superare il tetto massimo di 200000€).

Il contributo può essere richiesto dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che forniscono servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in regime residenziale e semiresidenziale in favore di persone anziane.

Come richiedere il contributo energia

La richiesta di contributo va presentata tramite l’apposita piattaforma telematica Contributo energia entro i successivi 30 giorni dalla sua entrata in vigore. La piattaforma sarà raggiungibile dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da quello del Ministro per le disabilità.

Il cosiddetto contributo energia si calcola sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto. Al comma 1 dell’articolo 4 si legge come il calcolo del contributo si effettua “applicando all’incremento del costo registrato nei periodi utili una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto di seguito riportato”. Ecco il prospetto di riferimento:

Percentuale di incremento del costo Percentuale di liquidazione
Pari al 100% o maggiore del 100% 80% dell’incremento
Compresa tra il 99,99% e l’80% 70% dell’incremento
Compresa tra il 79,99% e il 60% 60% dell’incremento
Compresa tra il 59,99% e l’40% 50% dell’incremento
Compresa tra il 39,99% e l’20% 40% dell’incremento

Il contributo, comunque, è erogabile entro un massimo di 50000€ per ogni richiedente. Entro 60 giorni dalla presentazione delle domande il Ministero per le disabilità stabilisce un elenco di coloro che hanno ottenuto il contributo. Tale elenco dei soggetti ammessi verrà redatto secondo un ordine decrescente che parte dalla maggiore percentuale di incremento dei costi dando priorità, in caso di percentuali di incremento dei costi paritaria, a coloro che hanno avuto un maggior importo del costo sostenuto.

Negli articoli successi del Dpcm si precisa come i ministeri, ai fini del riconoscimento dell’erogazione del contributo, stipulano una convenzione con Invitalia per espletare i dovuti controlli ed eventualmente procedere con la revoca del contributo.

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