Bilancio APS e ASD le novità da tenere in considerazione
Tra gli obblighi e gli adempimenti cui sono sottoposti le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) vi è anche quello della redazione del bilancio sociale. Questo obbligo va rivisto alla luce delle novità relative alle modifiche del Codice del Terzo Settore, dell’introduzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore) e da quanto previsto sia dal Codice Civile che dalle peculiarità presenti nello statuto delle singole associazioni.
Il nuovo ordinamento contabile degli ETS
In questo quadro articolato è utile partire da quanto indicato nella nota 5941 del 5 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha per oggetto l’ordinamento contabile degli enti del terzo settore. Qui si evidenziano gli elementi che caratterizzano l’ordinamento contabile degli ETS in riferimento all’ambito di applicazione soggettivo e all’efficacia temporale. Per quel che riguarda l’ambito di applicazione soggettivo l’obbligo dei modelli di bilancio si riferisce agli “ETS che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale”. Per quel che riguarda l’efficacia temporale, invece, il primo esercizio è quello 2021, ovvero il primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto.
Per gli Enti del Terzo Settore diversi da quelli di diritto transitorio l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio si configura a seguito dell’avvenuta iscrizione al RUNTS essendo questo un elemento costitutivo della forma giuridica degli ETS.
Le indicazioni pratiche di carattere generale
Riepilogando la normativa vigente in tema di bilancio delle APS e delle ASD è necessario ribadire l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea una volta l’anno proprio con l’obiettivo di approvare il bilancio (articolo 20 del Codice Civile). Per essere valida l’assemblea deve raggiungere, in prima convocazione, la maggioranza degli aventi diritto mentre è valida, qualunque sia il numero dei presenti, dalla seconda convocazione.
Gli ETS che non esercitano l’attività sotto forma (esclusiva o principale) di impresa commerciale hanno l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio utilizzando l’apposita modulistica (quella approvata con il Decreto 39 del 50 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). La modulistica prevede:
- Modello A – Modelli di stato patrimoniale;
- Modello B – Rendiconto gestionale;
- Modello C – Relazione di missione;
- Modello D – Modello di rendiconto per cassa.
I modelli da utilizzare variano in base alle entrate delle APS e degli ETS. Nel caso in cui i ricavi, i proventi, le rendite e le entrate sono inferiori ai 220000€ si può utilizzare il Modello D; nei casi in cui i ricavi fossero superiori a quella cifra bisognerà utilizzare obbligatoriamente i modelli A, B e C.
Sempre nella nota 5941 è chiarito anche l’aspetto inerente al Bilancio Comparativo 2020 di per sé prevista dai nuovi schemi di bilancio. La nota precisa come gli ETS che redigono il bilancio di esercizio (comprensivo di stato patrimoniale, relazione di missione e conto economico) possono non presentare il bilancio comparativo 2020 in modo da evitare gli oneri amministrativi previsti.
Una volta approvato il bilancio va depositato entro il 30 giugno di ogni anno (articolo 48 Codice del Terzo Settore). È da precisare che tale obbligo non sarà stringente per il 30 giugno 2022 essendo la prima scadenza in cui il RUNTS è entrato in funzione e per quella data non è prevedibile la completa trasmigrazione di tutti gli Enti del Terzo Settore.
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